Commento:
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Il caso verte in materia di assicurazione e, in particolare, si tratta di un’azione di rivalsa della compagnia assicuratrice verso l’assicurato.
Nei due gradi di merito, la domanda di rivalsa veniva rigettata per intervenuta prescrizione.
La compagnia assicuratrice proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro:
1) l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c. costituito dal verbale negativo di mediazione, che era stato oggetto di discussione tra le parti e che, che a dire del ricorrente, avrebbe avuto natura decisiva poiché dal valore dato a tale documento derivava la declaratoria o meno della prescrizione;
2) la violazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 28 del 2010 circa l'effetto interruttivo da attribuire alla domanda di mediazione, nonché dell'art. 2952 c.c.
Il fulcro delle censure della compagnia assicuratrice si incentrava dunque sulla mancata valutazione, da parte dei giudici di merito, del verbale di mancata conciliazione in sede di mediazione, nel quale si menzionava la convocazione per la riunione di mediazione.
Al riguardo, sia il tribunale, sia la corte d’appello avevano affermato la sostanziale irrilevanza del verbale di mediazione, in quanto quel che rileva ai fini interruttivi della prescrizione è la comunicazione della richiesta di mediazione: la sua mancata produzione rendeva, quindi, irrimediabilmente incerta l'individuazione dell'eventuale atto interruttivo della prescrizione.
Sulla base dell'analisi e dell’interpretazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 28/2010, avevano poi affermato che il mediatore non è pubblico ufficiale e, pertanto, le attestazioni di cui al verbale dallo stesso redatto non sono dotate di pubblica fede, ai sensi dell'art. 2700 c.c. e l'efficacia interruttiva della prescrizione è attribuita dalla detta legge alla sola domanda di mediazione comunicata alla controparte.
Il ricorso è stato, giustamente, dichiarato inammissibile dal giudice di legittimità che, al riguardo, ha forgiato la seguente massima: Ai fini dell'interruzione della prescrizione ex art. 2952, comma 2, c.c., è necessario che la domanda di mediazione sia efficacemente comunicata alla controparte; il verbale di mediazione redatto dal mediatore non ha pubblica fede e non è sufficiente prova dell'avvenuta interruzione, secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 6°, d.lgs. n. 28/2010 (nel testo in vigore prima della riforma Cartabia; oggi art. 8, comma 2°, d.lgs. n. 28/2010 ).

Conseguita la laurea presso l’Università degli Studi di Bologna (con una tesi in diritto processuale civile su L'arbitrato commerciale internazionale nella prassi delle camere arbitrali) e l'abilitazione, mi sono iscritta all’Albo degli Avvocati di Bologna ed esercito la professione dal 1986.
Ho avuto il privilegio di essere allieva del prof. avv. Federico Carpi e, dal 1992, sono docente dell’Università di Bologna, dove oggi insegno Diritto processuale generale, del lavoro e delle procedure ...
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