Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo in materia assicurativa.
Parte opponente, oltre a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, eccepiva in via pregiudiziale l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento delt enatitvo di mediazione obbligatoria.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
Parte opponente, oltre a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, eccepiva in via pregiudiziale l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento delt enatitvo di mediazione obbligatoria.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- la domanda giudiziale non verte su questioni giuridiche derivanti da contratti assicurativi, ma sul contratto di brokeraggio assicurativo;
- ed, infatti, dalla documentazione prodotta si evince che la convenuta ha svolto compiti di intermediario, senza alcuna competenza nella liquidazione dei sinistri ed, in generale, sulle attività delle compagnie assicurative;
- il broker, infatti, è un mero intermediario che agisce su incarico del cliente, assistendolo nella scelta della polizza assicurativa più adatta alle sue esigenze, senza alcun potere di rappresentanza della compagnia di assicurazione;
- pertanto, la responsabilità del broker si limita alla consulenza e all’intermediazione, mentre le decisioni relative alla liquidazione dei sinistri e alle politiche operative della compagnia assicurativa sono di esclusiva competenza di queste ultime;
- per tali ragioni, secondo l’unanime giurisprudenza di legittimità il contratto di brokeraggio assicurativo non può esser considerato un contratto di assicurazione, ma un mandato oppure una mediazione atipica;
- per tali ragioni, l’eccezione è infondata e non può essere accolta. *