Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di locazione di immobile ad uso non abitativo.
Parte resistente chiedeva, oltre al rigetto delle domande di parte ricorrente, anche la condanna di controparte a seguito della mancata partecipazione al primo incontro di mediazione obbligatoria.
In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
Parte resistente chiedeva, oltre al rigetto delle domande di parte ricorrente, anche la condanna di controparte a seguito della mancata partecipazione al primo incontro di mediazione obbligatoria.
In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
- parte ricorrente comunicava per iscritto che non avrebbe partecipato all’incontro di mediazione, esponendo le concrete ragioni per l’assenza, ovvero la difficoltà oggettiva/impossibilità di procedere al rinnovo del contratto e l’invito all’occupante l’immobile ad attivarsi immediatamente per cercare una nuova soluzione allocativa;
- tale comunicazione veniva inviata prima dell’incontro di mediazione;
- parte resistente non contestava né il contenuto, né la ricezione della predetta comunicazione;
- le motivazioni della mancata comparizione in mediazione risultano idonee e ragionevoli e idonee;
- non è sufficiente l’assenza all’incontro di mediazione per giustificare la condanna ad una sanzione pecuniaria ed, invece, è sempre necessario valutare le circostanze e la correttezza del comportamento di colui che non presenzia all’incontro di mediazione;
- pertanto, la sanzione pecuniaria ex D. Lgs. 28/2010 per il caso di mancata e ingiustificata partecipazione all’incontro di mediazione obbligatoria non può essere applicata al caso di specie.
Per tali ragioni, il Giudice riteneva fondata la comunicazione e rigettava tale domanda. *