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Il regolamento si applica a tutte le mediazioni gestite da 101Mediatori in Italia.
La procedura di mediazione ha una durata di 90 giorni, dal giorno del deposito dell’istanza, estendibili solo con il consenso delle parti.
Il mediatore è nominato da 101Mediatori tra quelli inseriti nella lista consultabile sul sito.
Nell’istanza di mediazione la parte può esprimere un gradimento nella nomina del mediatore.
Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. La partecipazione tramite rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.
Le indennità di mediazione per le procedure in cui il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità sono fissate per legge.
Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta: se questa è esclusa nella clausola contrattuale, nel caso di opposizione di una parte o mancata partecipazione, e in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.
L’assistenza dell’avvocato è richiesta per legge nelle mediazioni obbligatorie.
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