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Il regolamento si applica a tutte le mediazioni gestite da 101Mediatori in Italia.
La procedura di mediazione ha una durata di 6 mesi, dal giorno del deposito dell’istanza, estendibili solo con il consenso delle parti.
Il mediatore è nominato da 101Mediatori tra quelli inseriti nella lista consultabile sul sito.
Nell’istanza di mediazione la parte può esprimere un gradimento nella nomina del mediatore.
Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. La partecipazione tramite rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.
Le indennità di mediazione per le procedure in cui il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità sono fissate per legge.
Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta: se questa è esclusa nella clausola contrattuale, nel caso di opposizione di una parte o mancata partecipazione, e in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.
L’assistenza dell’avvocato è richiesta per legge nelle mediazioni obbligatorie.
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