Corte di Cassazione, sez. III, ordinanza, 03/05/2024, n.11912 Presidente: dott.ssa Antonietta Scrima...
Tizio conveniva in giudizio una Banca per ottenere il risarcimento dei danni, all'immagine e patrimoniali, da cessazione della propria attività commerciale, indicati come derivati da un'illegittima segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria, a sua volta correlata a un parimenti illegittimo protesto di assegno per mancanza di autorizzazione.
Il tribunale rigettava la domanda, accogliendo l'eccezione di prescrizione formulata dall'Istituto di credito, che lamentava di non aver avuto comunicazione della domanda di mediazione, poiché non era stata prodotta la relativa raccomandata.
La corte d’appello confermava la decisione, osservando che non vi era la prova dell'interruzione della prescrizione a séguito della domanda di mediazione. In particolare, non era stato dimostrato che il contenuto dell’istanza fosse riferibile allo specifico assegno posto a base della successiva domanda giudiziale; né l’avvenuto protesto di quello specifico assegno era evincibile dal generico verbale negativo di mediazione prodotto.
Tizio, quindi, impugnava la sentenza di seconde cure in Cassazione, prospettando la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 d.lgs. n. 28 del 2010, poiché, a suo dire, i giudici di merito avevano errato mancando di considerare il verbale negativo di mediazione come prova della comunicazione della domanda di mediazione, necessariamente verificata in via preliminare dal mediatore ed interruttiva della prescrizione.
La Cassazione ha, giustamente, rigettato il ricorso, osservando che:
- il primo atto interruttivo invocato, ossia la raccomandata dell'agosto del 2007, non era stato prodotto in giudizio;
- il deposito dell' istanza di mediazione è fatto diverso dalla sua comunicazione; solo quest’ultima appare decisiva, atteso che l'interruzione della prescrizione ha carattere recettizio;
- il verbale negativo di mediazione, che secondo il ricorrente avrebbe implicato la partecipazione della relativa domanda alla banca, non era tale da essere sussunto nei pretesi termini, perché non costituisce necessariamente dimostrazione della diversa ricezione dell'atto specificatamente interruttivo, apoditticamente presupposta come verificata dal mediatore;
- non ogni domanda risarcitoria quale quella per illegittima iscrizione nella Centrale di Allarme Interbancaria a séguito d'illegittimo protesto di assegni è la medesima, essendo evidentemente eterodeterminata dal fatto costitutivo riferito anche allo specifico titolo protestato, ovvero alla singola e in tesi distinta vicenda fattuale, restando una mera affermazione della parte ricorrente quella per cui l'iscrizione in parola sarebbe stata cumulativamente da riferire a una serie di protesti di cui quello in parola era stato solo il primo.
Conseguentemente, la pronuncia n. 11912/2024 ha concluso evidenziando un principio pacifico, e cioè che “ l'interruzione della prescrizione è fatto impeditivo di quello estintivo prescrizionale e, come tale, dev'essere compiutamente provato dalla parte controinteressata rispetto all'affermazione dell' intervenuta prescrizione”.
Il tribunale rigettava la domanda, accogliendo l'eccezione di prescrizione formulata dall'Istituto di credito, che lamentava di non aver avuto comunicazione della domanda di mediazione, poiché non era stata prodotta la relativa raccomandata.
La corte d’appello confermava la decisione, osservando che non vi era la prova dell'interruzione della prescrizione a séguito della domanda di mediazione. In particolare, non era stato dimostrato che il contenuto dell’istanza fosse riferibile allo specifico assegno posto a base della successiva domanda giudiziale; né l’avvenuto protesto di quello specifico assegno era evincibile dal generico verbale negativo di mediazione prodotto.
Tizio, quindi, impugnava la sentenza di seconde cure in Cassazione, prospettando la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 d.lgs. n. 28 del 2010, poiché, a suo dire, i giudici di merito avevano errato mancando di considerare il verbale negativo di mediazione come prova della comunicazione della domanda di mediazione, necessariamente verificata in via preliminare dal mediatore ed interruttiva della prescrizione.
La Cassazione ha, giustamente, rigettato il ricorso, osservando che:
- il primo atto interruttivo invocato, ossia la raccomandata dell'agosto del 2007, non era stato prodotto in giudizio;
- il deposito dell' istanza di mediazione è fatto diverso dalla sua comunicazione; solo quest’ultima appare decisiva, atteso che l'interruzione della prescrizione ha carattere recettizio;
- il verbale negativo di mediazione, che secondo il ricorrente avrebbe implicato la partecipazione della relativa domanda alla banca, non era tale da essere sussunto nei pretesi termini, perché non costituisce necessariamente dimostrazione della diversa ricezione dell'atto specificatamente interruttivo, apoditticamente presupposta come verificata dal mediatore;
- non ogni domanda risarcitoria quale quella per illegittima iscrizione nella Centrale di Allarme Interbancaria a séguito d'illegittimo protesto di assegni è la medesima, essendo evidentemente eterodeterminata dal fatto costitutivo riferito anche allo specifico titolo protestato, ovvero alla singola e in tesi distinta vicenda fattuale, restando una mera affermazione della parte ricorrente quella per cui l'iscrizione in parola sarebbe stata cumulativamente da riferire a una serie di protesti di cui quello in parola era stato solo il primo.
Conseguentemente, la pronuncia n. 11912/2024 ha concluso evidenziando un principio pacifico, e cioè che “ l'interruzione della prescrizione è fatto impeditivo di quello estintivo prescrizionale e, come tale, dev'essere compiutamente provato dalla parte controinteressata rispetto all'affermazione dell' intervenuta prescrizione”.
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