La migliore esperienza di mediazione on line in Italia

800.808101

Sentenza

Inammissibile l’impugnazione di delibera assembleare se la mediazione – correttamente depositata entro 30 gg - viene notificata oltre il termine di 30 gg

Inammissibile l’impugnazione di delibera assembleare se la mediazione – correttamente depositata entro 30 gg - viene notificata oltre il termine di 30 gg

Letto 148 volte

Tribunale di Milano, Sez. XIII, 3.05.2024. sentenza n. 4707

In una controversia in materia di impugnazione di delibera assembleare avente ad oggetto la realizzazione di lavori di riparazione di entità rilevante (Euro 105.465, 28) assunta con una maggioranza di 392, 90 millesimi anziché con 500 millesimi, il condominio costituito eccepiva l'inammissibilità/improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza della condizione dell'azione dell'interesse ad agire o per tardività dell'impugnazione. Il condominio convenuto chiedeva inoltre che il giudice valutasse la condanna degli attori al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il tribunale ritiene non sia venuta meno la condizione dell'azione dell'interesse ad agire degli attori ma dichiara l’impugnazione inammissibile applicando l’art. 1137 cpv. c.c in combinato disposto con l’art. 5, comma 6°, D.Lgs. 28/2010. Per evitare la decadenza, gli attori (presenti alla delibera del 5/4/2022) avrebbero dovuto entro il 5/5/2022:
a) o notificare l'atto di citazione ex art. 1137 c.c. … (la mediazione è condizione di procedibilità e non di ammissibilità della domanda giudiziale, che può comunque essere proposta per evitare la decadenza), citazione che è invece avvenuta soltanto il 7/9/2022;
b) oppure informare della pendenza del procedimento di mediazione il (...) che ha invece appreso soltanto il 9/5/2022 - a decadenza già maturata - dall'organismo di mediazione che era stata (ormai inutilmente) presentata domanda di mediazione il 5/5/2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza ma non viene accolta la domanda di condannare gli attori per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non essendo stati soddisfatti dal convenuto gli oneri probatori (sussistenza dell'elemento "oggettivo" (esistenza ed entità di un danno concreto ed effettivo patito) e di quello "soggettivo" ("mala fede" o "colpa grave") della fattispecie.°

Iscriviti alla Newsletter

Massimario

Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.

Le nostre news

Notizie e approfondimenti

© 2011-2025 - 101Mediatori.it | Gruppo101 srl, iscritto al nr 294 degli Organismi di mediazione e al nr 374 degli Enti di formazione | P.IVA 03952990756