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Sentenza

L'improcedibilità per il mancato esperimento della procedura di mediazione deve essere eccepita dal convenuto non oltre la prima udienza utile

L'improcedibilità per il mancato esperimento della procedura di mediazione deve essere eccepita dal convenuto non oltre la prima udienza utile

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Sentenza n. 263 del 2025 il Tribunale di Grosseto - Giudice Beatrice Bechi

Con la sentenza n. 263 del 2025 il Tribunale di Grosseto ha rimarcato il principio di diritto secondo cui il convenuto deve ribadire l'eccezione di improcedibilità della domanda dovuta all'omessa mediazione entro la prima udienza utile.
 
In particolare, il predetto Tribunale ha disposto che la domanda attorea è, infatti, procedibile se il convenuto, dopo aver eccepito l'improcedibilità per il mancato esperimento della procedura nella comparsa di costituzione e risposta, poi non la reitera nel corso della prima udienza utile.
 
Il succitato Giudice di prime cure ha precisato che l'improcedibilità dovuta al mancato esperimento della mediazione, nel caso in cui la procedura è obbligatoria per legge, però deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza
 
Nel caso specifico, il difensore della convenuta, che aveva interesse a far valere l'improcedibilità, ha rilevato il vizio della mediazione nella comparsa di costituzione e risposta. Tuttavia, non ha reiterato l'eccezione in modo specifico alla prima udienza utile del 14.10.2020. In tale sede, si è limitato infatti a richiamare genericamente i propri scritti difensivi e ad associarsi alla richiesta degli attori di fissazione dei termini ex art. 183 c.p.c. Il giudice ha quindi fissato i normali termini processuali. 
Sostenere, pertanto, che la nullità della mediazione sia rilevabile per l'intero grado di giudizio non trova fondamento alcuno nella norma (Cfr. pagg. 3 e 4 sentenza 263/2005 Tribunale di Grosseto).

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