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Deposito del verbale negativo ed effetti sulla decadenza

Deposito del verbale negativo ed effetti sulla decadenza

Autore Avv Moro Antonio

11 marzo 2022

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Riflessione sul deposito del verbale negativo in caso di mancata sottoscrizione di una delle parti

La seguente riflessione nasce da una contestazione mossa da un difensore di una parte in mediazione (all’epoca dell’incontro collegato da remoto), che lamentava il deposito irregolare da parte del mediatore del verbale di mediazione attestante l’esito negativo dell’incontro perché privo della sua sottoscrizione.

Riteneva correttamente lo stesso che gli effetti previsti dall’art. 5 del decreto legislativo 28/10 dovessero decorrere dalla data di deposito del verbale presso la segreteria dell’Organismo, sostenendo però che, prima di effettuare tale deposito, il mediatore avrebbe dovuto attendere il ricevimento da parte delle parti, collegate da remoto, del documento sottoscritto in forma digitale.

Non avendo egli ancora trasmesso il documento firmato digitalmente, riteneva che il deposito presso la Segreteria dell’Organismo fosse avvenuto in forma non conforme all’art. 11 decreto legislativo 28/10 e che tale deposito potesse in qualche modo pregiudicare, a suo danno, il termine per l’impugnativa della delibera assembleare che era oggetto di mediazione, che non sarebbe potuto e dovuto decorrere fino alla data in cui non fosse stato regolarizzato il verbale.

E’ apparso immediatamente che la mancata restituzione del verbale con firma digitale, nonostante fosse trascorso quasi un mese dalla sua redazione, fosse un escamotage, non tanto velato, per impedire il decorrere dei termini per la proposizione dell’impugnazione davanti all’Autorità Giudiziaria.

Ma al di là delle interpretazioni che siamo soliti fare come avvocati delle norme e della ricerca di zone d’ombra del diritto, ritengo che una riflessione debba essere fatta sulla vicenda, non solo per ricercare una soluzione accettabile, ma anche per evitare una possibile responsabilità dell’Organismo e del singolo mediatore.

Recita l’art. 5 n° 6 del Decreto Legislativo 28/2010: “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.”

Nulla quaestio sul termine che incide sulla decadenza, ma rimane da verificare se il deposito del verbale attestante l’esito negativo della mediazione possa essere subordinato agli adempimenti di cui all’art. 11 del medesimo decreto e se la sottoscrizione delle parti in calce al verbale sia indispensabile per certificare l’avvenuto esito negativo della mediazione.

Dalla lettura del testo normativo appare difficile trovare una soluzione diversa da quella letterale perché l’art. 11 richiamato dall’art. 5  prevede espressamente che:

Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione

E’ evidente che il procedimento di mediazione debba definirsi con un processo verbale anche in caso di esito negativo e che il mediatore debba apporre la propria firma dopo la sottoscrizione delle parti certificandone l’autografia o l’impossibilità alla sottoscrizione.

Queste le modalità di compilazione del processo verbale senza possibilità, a mio avviso,  di diversa interpretazione.

Neppure il nostro regolamento sembra volere derogare alle disposizioni normative prevedendo all’art. 11 n° 5 che il verbale debba essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore il quale “certifica l’autografia della sottoscrizioni”.

Unica soluzione che ritengo possibile per consentire il deposito del processo verbale senza attendere “gli umori” delle parti, sarebbe quella di inserire sia nel regolamento, sia nel documento nel quale se ne chiede l’accettazione ed infine nel verbale stesso, una dicitura con cui le parti danno atto, accettano e dichiarano di essere consapevoli che la mancata sottoscrizione delle parti presenti in sede o la mancata restituzione entro tot. giorni dall’invio del verbale via pec, saranno considerate “impossibilità alla sottoscrizione” con conseguente deposito del verbale presso la Segreteria in conformità alle previsioni di cui all’art. 11 n° 4 decreto legislativo 28/10.

  • Avv Moro Antonio

    Sassari

    Ho 48 anni e vivo a Sassari dove svolgo dal 1993 la professione di avvocato occupandomi prevalentemente delle materie civilistiche. In particolare mi occupo di problematiche relative all'infortunistica stradale, alla proprietà, alle divisioni, alle vertenze condominiali, alla famiglia. Ho studio proprio nelle città di Sassari e di Ittiri e collaboro in tutta la Sardegna con Colleghi di comprovata esperienz professionale. Offro alla mia clientela la massima serietà ed impegno nell'affrontare i problemi che mi vengono illustrati e cerco, nel rispetto degli interessi del cliente, la soluzione più utile e celere preventivamente adoperandomi per una definizione stragiudiziale della vertenza conscio dei costi e delle "sofferenze" che le lungaggini della giustizia comportano per chi si rivolge ad essa. Per questo credo nella mediazione che se ben utilizzata potrà portare un contributo alla società ed agli interessi dei singoli.

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