Tribunale di Pistoia, Sezione Unica Civile, ordinanza 23 settembre 2021 estensore Dott.ssa Iannone
Il Giudice dott.ssa Iannone ha disposto il tentativo di mediazione con un'ordinanza ben articolata, nella quale afferma inequivocabilmente che ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.lgs. 28/2010, "le parti possono esprimersi solo sulla possibilità - vale a dire sulla eventuale sussistenza di impedimenti all’effettivo esperimento della medesima - e non sulla volontà di procedere, deducendo che in tale ultimo caso si tratterebbe invece di tentativo facoltativo rimesso al mero arbitrio delle parti medesime con evidente, conseguente e sostanziale interpretatio abrogans della norma e assoluta dispersione della sua finalità esplicitamente deflattiva."
In sostanza, secondo tale interpretazione, le ragioni ammissibili in ordine all' “impossibilità di iniziare la procedura”, di cui all’art. 8, co. 1 andrebbero individuate nei soli impedimenti oggettivi e nelle sole questioni preliminari o pregiudiziali.
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