Tribunale di Varese, Sez. I, decreto 30 giugno 2010
Ai sensi dell'art. 5, comma IV, d.lgs. 28/2010, la mediazione conciliativa, sia obbligatoria che su impulso giudiziale è esclusa (perché "non si applicano" i commi 1 e 2 del suddetto art. 5) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione. Ciò nondimeno, già prima del monitorio, pur essendo esclusa la mediazione obbligatoria e quella su impulso giudiziale, è, però, possibile il ricorso alla mediazione cd. facoltativa e la parte deve esserne messa a conoscenza; inoltre e, comunque, il cliente deve essere avvisato della rilevanza che potrà avere il decreto 28/2010 in prosieguo di giudizio, atteso che la "sospensione" dei commi 1 e 2 dell'art. 5 cessa nel momento in cui il giudice scioglie la sua decisione sulla provvisoria esecuzione.
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