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Sentenza

Anche in caso di ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c., l'avvocato deve informare la parte assistita dell'esistenza del procedimento di mediazione adempiendo all'obbligo di informativa previsto dall'art.4 D.lgs.28/2010

Anche in caso di ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c., l'avvocato deve informare la parte assistita dell'esistenza del procedimento di mediazione adempiendo all'obbligo di informativa previsto dall'art.4 D.lgs.28/2010

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Tribunale di Varese, Sez. I, decreto 30 giugno 2010

Ai sensi dell'art. 5, comma IV, d.lgs. 28/2010, la mediazione conciliativa, sia obbligatoria che su impulso giudiziale è esclusa (perché "non si applicano" i commi 1 e 2 del suddetto art. 5) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione. Ciò nondimeno, già prima del monitorio, pur essendo esclusa la mediazione obbligatoria e quella su impulso giudiziale, è, però, possibile il ricorso alla mediazione cd. facoltativa e la parte deve esserne messa a conoscenza; inoltre e, comunque, il cliente deve essere avvisato della rilevanza che potrà avere il decreto 28/2010 in prosieguo di giudizio, atteso che la "sospensione" dei commi 1 e 2 dell'art. 5 cessa nel momento in cui il giudice scioglie la sua decisione sulla provvisoria esecuzione.

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