Tribunale di Napoli, Sez. IV, 15.03.2024, sentenza n. 2977, giudice Barbara Tango
In una impugnazione di delibera condominiale del 28/6/2023, di cui aveva avuto conoscenza il 5/7/2023, la condòmina attrice deduceva l'invalidità della delibera nella parte in cui, senza indicazione dei votanti ed in violazione dei quorum deliberativi previsti dalla legge, "l'assemblea non autorizza e non ha mai autorizzato l'amministratore a partecipare alla mediazione di cui al punto 3 dell'assemblea del 31/05/2023 e che quanto riportato nella richiamata delibera rappresenta un mero errore materiale".
Si costituiva il Condomino eccependo la decadenza ex art. 1137 cc e l'infondatezza di tutte doglianze.
Fatta una premessa sulla distinzione fra delibera nulla e annullabile (Cass. S.U. n. 9839/2021), la giudice ritiene che il caso di specie ha ad oggetto l’annullamento pertanto esamina l'eccezione di decadenza che ritiene infondata: l'istanza di mediazione era stata comunicata al condominio, a mezzo PEC il 22/7/2023, il verbale negativo di mediazione risale al 13/9/2023 e l'atto di citazione è stato notificato l'11/10/2023 nel rispetto dei 30 giorni decorrenti da tale ultima data.
Il nuovo art. 8 del dlg 28/2020 fa decorrere l’effetto interruttivo dal momento in cui la domanda di mediazione perviene a conoscenza delle parti. Il nuovo art. 8, fino all’integrazione del correttivo, non riproduceva la frase contenuta nel comma 6 del vecchio art. 5 “… ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo”. Tuttavia, secondo il tribunale, una lettura razionale, logica e complessiva del nuovo decreto 28/2010, consente di interpretare la norma in correlazione con il quarto comma dell'art. 5 il quale sancisce che: "Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione" nel senso che un nuovo termine di trenta giorni può decorrere solo se si conosce l'esito del tentativo di mediazione, restando altrimenti frustrata e vanificata la ratio dell'intera legge.
Nel merito, il Tribunale accoglie alcune domande e ritiene priva di pregio la doglianza relativa alla mancata autorizzazione all’amministratore da parte dell’assemblea in quanto non più prevista dalla legge (nuovo art. 5 bis).°
Si costituiva il Condomino eccependo la decadenza ex art. 1137 cc e l'infondatezza di tutte doglianze.
Fatta una premessa sulla distinzione fra delibera nulla e annullabile (Cass. S.U. n. 9839/2021), la giudice ritiene che il caso di specie ha ad oggetto l’annullamento pertanto esamina l'eccezione di decadenza che ritiene infondata: l'istanza di mediazione era stata comunicata al condominio, a mezzo PEC il 22/7/2023, il verbale negativo di mediazione risale al 13/9/2023 e l'atto di citazione è stato notificato l'11/10/2023 nel rispetto dei 30 giorni decorrenti da tale ultima data.
Il nuovo art. 8 del dlg 28/2020 fa decorrere l’effetto interruttivo dal momento in cui la domanda di mediazione perviene a conoscenza delle parti. Il nuovo art. 8, fino all’integrazione del correttivo, non riproduceva la frase contenuta nel comma 6 del vecchio art. 5 “… ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo”. Tuttavia, secondo il tribunale, una lettura razionale, logica e complessiva del nuovo decreto 28/2010, consente di interpretare la norma in correlazione con il quarto comma dell'art. 5 il quale sancisce che: "Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione" nel senso che un nuovo termine di trenta giorni può decorrere solo se si conosce l'esito del tentativo di mediazione, restando altrimenti frustrata e vanificata la ratio dell'intera legge.
Nel merito, il Tribunale accoglie alcune domande e ritiene priva di pregio la doglianza relativa alla mancata autorizzazione all’amministratore da parte dell’assemblea in quanto non più prevista dalla legge (nuovo art. 5 bis).°
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