Tribunale di Locri, 24.10.2023, sentenza n. 592, Giudice Lupis
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di proprietà.
Parte attrice esperiva la mediazione obbligatoria che aveva esito negativo a seguito della mancata partecipazione della parte convenuta la quale, peraltro, non si costituiva neppure in giudizio e veniva dichiarata contumace.
In merito, il Tribunale ha precisato quanto segue:
Parte attrice esperiva la mediazione obbligatoria che aveva esito negativo a seguito della mancata partecipazione della parte convenuta la quale, peraltro, non si costituiva neppure in giudizio e veniva dichiarata contumace.
In merito, il Tribunale ha precisato quanto segue:
- l’attore ha dovuto procedere giudizialmente poiché il convenuto non si è presentato all’incontro di mediazione;
- il procedimento di mediazione è uno strumento alternativo al processo che ha lo scopo di tentare di risolvere le controversie ed evitare l'abuso del processo;
- da un lato il comportamento del convenuto, rimasto contumace nella fase processuale e quindi non ostativo alla domanda dell'attore, va considerato favorevolmente ai fini della liquidazione delle spese, ma dall'altro lato proprio l’assenza di disponibilità a tentare di trovare una soluzione condivisa in sede di mediazione va censurata con la condanna al pagamento delle spese processuali.
Atteso quanto sopra esposto, il Giudice ha dichiarato la contumacia di parte convenuta, accolto la domanda di parte attrice e condannato il convenuto al pagamento delle spese del giudizio. *
Massimario
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