Tribunale di Vicenza, sentenza 16 aprile 2021, giudice Picardi
Il caso di specie riguarda la domanda di usucapione di un terreno posseduto continuativamente e pacificamente dal 1979 e coltivato dall’attore. I numerosi proprietari del terreno de quo erano nel frattempo deceduti e lasciando numerosi eredi, tra i quali alcuni a loro volta erano deceduti lasciando altri eredi. In totale circa cinquanta persone, un numero tale da giustificare la notifica per pubblici proclami.
Il giudice ha ritenuto il contraddittorio ritualmente instaurato nei confronti dei soggetti che, alla luce della documentazione acquisita, risultano intestatari catastali del bene oggetto della domanda di usucapione (ovvero successori degli originari intestatari).
Il giudice recepisce la posizione dell’attore che sostiene che pur rappresentando in materia di diritti reali l'esperimento del tentativo di mediazione condizione di procedibilità dell'azione, nondimeno, in un caso come quello di specie, in cui il numero di soggetti convenuti era indefinito, così come di conseguenza non era possibile risalire alla corretta identificazione di tutti i comproprietari (tanto da dover ricorrere alla notifica per pubblici proclami), appariva opportuno introdurre direttamente il giudizio avanti alla competente autorità giudiziaria; - invero la mediazione avrebbe potuto essere utile solo qualora venissero identificati tutti i soggetti convenuti e vi fosse la possibilità di ipotizzare la partecipazione di tutti alla procedura di mediazione, ma, nel caso di specie, anche qualora i soggetti fossero stati identificati tutti, sarebbe assai improbabile la partecipazione di tutti i convenuti (presumibilmente oltre cinquanta, se non molti di più) alla mediazione per confermare che l'attore utilizzava il terreno di cui è causa, peraltro di ridotte dimensioni.
Sulla scorta di queste valutazioni, l'attore aveva dunque ritenuto di procedere con l'avvio dell'azione giudiziaria, senza dar corso alla procedura di mediazione (che avrebbe imposto peraltro la notifica per pubblici proclami), che determinerebbe, in ragione delle specifiche circostanze esposte, un inutile spreco di tempo e di risorse.°
Il giudice ha ritenuto il contraddittorio ritualmente instaurato nei confronti dei soggetti che, alla luce della documentazione acquisita, risultano intestatari catastali del bene oggetto della domanda di usucapione (ovvero successori degli originari intestatari).
Il giudice recepisce la posizione dell’attore che sostiene che pur rappresentando in materia di diritti reali l'esperimento del tentativo di mediazione condizione di procedibilità dell'azione, nondimeno, in un caso come quello di specie, in cui il numero di soggetti convenuti era indefinito, così come di conseguenza non era possibile risalire alla corretta identificazione di tutti i comproprietari (tanto da dover ricorrere alla notifica per pubblici proclami), appariva opportuno introdurre direttamente il giudizio avanti alla competente autorità giudiziaria; - invero la mediazione avrebbe potuto essere utile solo qualora venissero identificati tutti i soggetti convenuti e vi fosse la possibilità di ipotizzare la partecipazione di tutti alla procedura di mediazione, ma, nel caso di specie, anche qualora i soggetti fossero stati identificati tutti, sarebbe assai improbabile la partecipazione di tutti i convenuti (presumibilmente oltre cinquanta, se non molti di più) alla mediazione per confermare che l'attore utilizzava il terreno di cui è causa, peraltro di ridotte dimensioni.
Sulla scorta di queste valutazioni, l'attore aveva dunque ritenuto di procedere con l'avvio dell'azione giudiziaria, senza dar corso alla procedura di mediazione (che avrebbe imposto peraltro la notifica per pubblici proclami), che determinerebbe, in ragione delle specifiche circostanze esposte, un inutile spreco di tempo e di risorse.°
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