Tribunale di Patti, 08.11.2023, sentenza n. 1101, Giudice Artino
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia assicurativa.
Il Giudice disponeva l’esperimento del procedimento di mediazione, assegnando alle parti termine di 15 giorni per introdurlo.
Nonostante ciò, nessuna delle due parti avviava la mediazione.
In merito il Tribunale ha così statuito:
Il Giudice disponeva l’esperimento del procedimento di mediazione, assegnando alle parti termine di 15 giorni per introdurlo.
Nonostante ciò, nessuna delle due parti avviava la mediazione.
In merito il Tribunale ha così statuito:
- la materia dei contratti assicurativi è soggetta a mediazione obbligatoria, ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010;
- nonostante ciò, le parti non hanno proceduto ad avviare il procedimento di mediazione ex art. 5, D.lgs n. 28/2010 nel termine assegnato dal giudice;
- l'attore ha trasmesso alla parte convenuta l'invito alla partecipazione alla negoziazione assistita;
- la negoziazione assistita è una procedura prevista per altre ipotesi di richiesta di risarcimento del danno, diverse rispetto a quelle per cui è causa e per la quale il procedimento previsto a condizione di procedibilità della domanda è solo quello di mediazione
Per tali motivi, l’Autorità Giudiziaria ha dichiarato improcedibile la domanda formulata dalla parte attrice, condannandola altresì alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta e ponendo definitivamente a carico di quest’ultima le spese di ctu. *
Massimario
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