Corte d'Appello di Napoli, 28.12.2022, sentenza n. 5408, Giudice Relatore Luigi Mancini
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di locazione, nella quale il Giudice di primo grado ha accolto la domanda attorea, dichiarando risolto il contratto, condannando controparte a rilasciare l’immobile e a corrispondere le spese legali.
Parte soccombente ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la procedibilità della domanda attorea, ritenendo esperita la procedura di mediazione. Inoltre, ha precisato che alcun verbale di mediazione è stato prodotto in via telematica agli atti e che l'oggetto dell’istanza di mediazione e del conseguente verbale erano diversi dall'oggetto del giudizio.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti costituite avviene esclusivamente con modalità telematiche;
- il deposito con modalità diverse da quella telematica (ad esempio cartacea) ne causa l’irregolarità, ma non la nullità, né inammissibilità;
- peraltro, la normativa non prevede alcuna sanzione per il deposito non telematico.
Per tali ragioni il Giudice ha ritenuto infondate tali censure. *
Parte soccombente ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la procedibilità della domanda attorea, ritenendo esperita la procedura di mediazione. Inoltre, ha precisato che alcun verbale di mediazione è stato prodotto in via telematica agli atti e che l'oggetto dell’istanza di mediazione e del conseguente verbale erano diversi dall'oggetto del giudizio.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti costituite avviene esclusivamente con modalità telematiche;
- il deposito con modalità diverse da quella telematica (ad esempio cartacea) ne causa l’irregolarità, ma non la nullità, né inammissibilità;
- peraltro, la normativa non prevede alcuna sanzione per il deposito non telematico.
Per tali ragioni il Giudice ha ritenuto infondate tali censure. *
Massimario
Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.