Trib. Palermo, Sez. distac. Di Bagheria,ordinanza del 13.07.2011
Nelle materie soggette all'obbligo dell'esperimento preventivo della mediazione (ai sensi dell'aret. 5 del d.lgs. 28/2010), anche se le parti di comune accordo chiedono al giudice di evitare la mediazione, quest'ultimo deve eccepire d'ufficio l'improcedibilità, e con ordinanza deve rinviare la causa ad una udienza successiva e non inferiore ai quattro mesi (con termine di 15 giorni per presentare l'istanza di mediazione), al fine di consentire l'esperimento dela procedura.
Massimario
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