Tribunale Palermo, ordinanza del 24.03.2011
Ai sensi dell’art. 4 comma III del d.lvo 28/2010 all’atto del conferimento dell’incarico professionale, l’avvocato è tenuto ad informare chiaramente e in forma scritta il cliente della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; la norma prevede altresì che “in caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile”. Come si vede, la conseguenza invocata dai resistenti è estranea al dettato letterale della norma, che si occupa solo di incidere sul rapporto negoziale tra professionista e cliente (con quest’ultimo che può appunto chiedere l’annullamento del contratto); e con l’annullabilità che evidentemente non potrà, se del caso, essere fatta valere solamente dall’assistito che non ha ricevuto l’informativa.
Massimario
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