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Sentenza

La domanda di mediazione presentata presso un organismo territorialmente incompetente, senza che vi sia accordo delle parti in tal senso, rende improcedibile la domanda giudiziale, anche in una procedura telematica.

La domanda di mediazione presentata presso un organismo territorialmente incompetente, senza che vi sia accordo delle parti in tal senso, rende improcedibile la domanda giudiziale, anche in una procedura telematica.

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Tribunale di Catanzaro, 19.06.2023, sentenza n. 1001, giudice Estensore Lerardo Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia sanitaria, nella quale parte convenuta eccepiva preliminare l'improcedibilità della domanda per per incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione.

In merito, il Tribunale ha così statuito:
  • l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria nelle controversie aventi a oggetto il risarcimento del danno per colpa medica è stata tempestivamente eccepita;
  • il Giudice ha accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e ha, pertanto, assegnato alla parte attrice termine di giorni quindici per provvedervi;
  • la domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia;
  • nel caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda;
  • la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale non produce alcun effetto;
  • la competenza territoriale vale anche nell'ipotesi in cui sia stata avviata una procedura telematica ed è derogabile solo su accordo delle parti, che possono rivolgersi, con domanda congiunta, ad altro organismo;
  • parte attrice ha presentato la domanda di mediazione presso un organismo incompetente, situato al di fuori del circondario del Tribunale territorialmente competente per la causa in oggetto;
  • pertanto, non è stata correttamente avviata la procedura di mediazione entro il termine di quindici giorni.
Per tali ragioni, il Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda risarcitoria formulata dalla parte attrice per la mancata presentazione della domanda di mediazione presso un organismo competente. *
 

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