Tribunale di Milano, 13.01.2023, sentenza n. 220, giudice Estensore Carmela Gallina
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di contratto di mutuo ipotecario.
Alla prima udienza il Giudice assegnava termine alla parte attrice per avviare il procedimento di mediazione, rientrando la causa petendi nelle materia di cui all’art. , comma 1 bis, D. Lgs. 28/2010.
Parte attrice allegava il verbale di mediazione con esito negativo per mancata partecipazione della convenuta.
Parte convenuta eccepiva di non essersi presentata all’incontro di mediazione, ritenendola attivata presso un organismo territorialmente incompentente.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
Alla prima udienza il Giudice assegnava termine alla parte attrice per avviare il procedimento di mediazione, rientrando la causa petendi nelle materia di cui all’art. , comma 1 bis, D. Lgs. 28/2010.
Parte attrice allegava il verbale di mediazione con esito negativo per mancata partecipazione della convenuta.
Parte convenuta eccepiva di non essersi presentata all’incontro di mediazione, ritenendola attivata presso un organismo territorialmente incompentente.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- la domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo presente nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia;
- nel caso di specie, la mediazione risulta instaurata presso un organismo territorialmente incompetente e, pertanto, non produce effetti e non è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del D. Lgs. 28/2010
- peraltro, l’improcedibilità è stata tempestivamente eccepita dal convenuto, così’ come statuito dall’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 28/2010.
Di conseguenza, il Tribunale ha rilevato l'improcedibilità del giudizio per omesso esperimento della procedura di mediazione. *
Massimario
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