Tribunale di Roma, ordinanza 12.04.2021 – Giudice Estensore Massimo Moriconi
Interessante provvedimento relativo ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, per la quale è previsto l’obbligo di preventivo invito alla negoziazione assistita.
Nel caso di specie, parte convenuta eccepiva il mancato esperimento da parte attrice alla negoziazione assistita e per tale ragione quest’ultima chiedeva termine per instaurare la predetta procedura.
Il Tribunale di Roma, nella persona del Giudice Dott. Massimo Moriconi, comparando le disposizioni normative che regolamentano l’istituto della mediazione (D. Lgs. 28/2010) con quelle scarne che regolamentano l’istituto della negoziazione assistita (D. L. 132/2014), ha dedotto la volontà del legislatore di dare prevalenza al procedimento di mediazione sia nelle ipotesi non assoggettate alla mediazione obbligatoria ma soggette invece alla negoziazione obbligatoria, sia nelle ipotesi di cumulo tra mediazione obbligatoria e negoziazione assistita obbligatoria.
La preponderanza del procedimento di mediazione rispetto a quello di negoziazione assistita deriva dal ruolo centrale svolto da un soggetto, il mediatore, terzo e imparziale, là dove la stessa neutralita` non e` ravvisabile nella figura dell’avvocato che assiste le parti nella procedura di negoziazione assistita.
Nel caso di specie, parte convenuta eccepiva il mancato esperimento da parte attrice alla negoziazione assistita e per tale ragione quest’ultima chiedeva termine per instaurare la predetta procedura.
Il Tribunale di Roma, nella persona del Giudice Dott. Massimo Moriconi, comparando le disposizioni normative che regolamentano l’istituto della mediazione (D. Lgs. 28/2010) con quelle scarne che regolamentano l’istituto della negoziazione assistita (D. L. 132/2014), ha dedotto la volontà del legislatore di dare prevalenza al procedimento di mediazione sia nelle ipotesi non assoggettate alla mediazione obbligatoria ma soggette invece alla negoziazione obbligatoria, sia nelle ipotesi di cumulo tra mediazione obbligatoria e negoziazione assistita obbligatoria.
La preponderanza del procedimento di mediazione rispetto a quello di negoziazione assistita deriva dal ruolo centrale svolto da un soggetto, il mediatore, terzo e imparziale, là dove la stessa neutralita` non e` ravvisabile nella figura dell’avvocato che assiste le parti nella procedura di negoziazione assistita.
Pertanto, mentre nella mediazione il compito di assistenza alle parti nella individuazione degli interessi in conflitto e nella ricerca di un punto d’incontro è svolto da un terzo indipendente e imparziale, nella negoziazione l’analogo ruolo è svolto dai loro stessi difensori.
Tale conclusione viene ancor più rafforzata nella mediazione demandata dal Giudice, in quanto essa mutua dalla mediazione di cui al comma 1 bis predetto, il carattere di obbligatorietà.
Nel caso di specie, il Tribunale di Roma ha rilevato che la convenuta Assicurazione aveva già manifestato l’indisponibilità a partecipare al procedimento di negoziazione assistita, che l’eccezione sul mancato esperimento dell’invito alla negoziazione era solo formale, che risultava impossibile addivenire ad una conciliazione per il tramite della negoziazione assistita, che l’istituto della negoziazione assistita risultava inefficiente e che era necessario evitare perdite di tempo inutili.
Per tali ragioni, rigettava l’eccezione di mancato esperimento della negoziazione assistita.
Nel caso di specie, il Tribunale di Roma ha rilevato che la convenuta Assicurazione aveva già manifestato l’indisponibilità a partecipare al procedimento di negoziazione assistita, che l’eccezione sul mancato esperimento dell’invito alla negoziazione era solo formale, che risultava impossibile addivenire ad una conciliazione per il tramite della negoziazione assistita, che l’istituto della negoziazione assistita risultava inefficiente e che era necessario evitare perdite di tempo inutili.
Per tali ragioni, rigettava l’eccezione di mancato esperimento della negoziazione assistita.
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