Tribunale di Grosseto, Giudice Estensore Dott.ssa Claudia Frosini, sentenza del 29.11.2022.
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia bancaria, nella quale l’Istituto di Credito convenuto ha rilevato che la procedura di mediazione si era svolta innanzi ad un organismo di conciliazione incompetente per territorio e per tale ragione, eccepiva l’improcedibilità della domanda giudiziale.
In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
- in generale, la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non è territorialmente competente, non produce effetti e deve essere dichiarata improcedibile;
- l'art. 84 del D.L. 69/ 13 (convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 prevede, infatti, che l’istanza di mediazione debba essere presentata presso un organismo che ha sede nel luogo del giudice competente per la controversia;
- pertanto, il luogo della mediazione deve corrispondere al luogo del giudizio;
- nel caso di specie, la mediazione è stata radicata presso la sede di un organismo territorialmente incompetente;
- le parti non hanno concordato deroghe alla competenza territoriale, tanto è vero che la Banca ha tempestivamente eccepito il difetto di competenza territoriale dell'organismo di mediazione già in sede di invito alla mediazione;
- non rileva che l'organismo di mediazione sia accreditato su tutto il territorio nazionale poiché l'invito alla procedura di mediazione è stato formulato per un incontro presso la sede dell'organismo territorialmente incompetente ed, in particolare, in un luogo diverso rispetto a quello del Giudice territorialmente competente per la causa di merito;
- neppure rileva che la mediazione sia stata svolta con modalità telematica poiché la possibilità di partecipare al procedimento anche per via telematica è rimessa alla volontà di chi è chiamato e non può essere strumentalmente utilizzata da chi introduce il procedimento per derogare al disposto dell'art. 4; si tratta, infatti, di una mera modalità di svolgimento dell'incontro che non può incidere e/o vanificare la regola di competenza.
Per tali ragioni, il Giudice ha dichiarato improcedibile la domanda giudiziale per mancato esperimento del procedimento di mediazione, non pronunciandosi sulle altre richieste, anche istruttorie, che sono state assorbite dall’accoglimento della predetta eccezione e ha condannato parte attrice al rimborso delle spese processuali in favore della parte convenuta. *
Massimario
Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.