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Sentenza

Le spese relative alla mediazione facoltativa non possono essere poste a carico della parte soccombente in giudizio.

Le spese relative alla mediazione facoltativa non possono essere poste a carico della parte soccombente in giudizio.

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Tribunale di Velletri, 12.11.2024, sentenza n. 2337, Giudice Marcello Buscema

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di rilascio di immobile.

Parte attrice chiedeva la restituzione dell’immobile che controparte non aveva rilasciato nonostante alla scadenza pattuita fosse stato raggiunto un accordo in tal senso, oltre alla rifusione delle spese di lite e delle spese di mediazione sostenute per l’attivazione della procedura.

In merito, il Tribunale ha così statuito:
  • il resistente occupa l’immobile senza titolo sin dalla scadenza del termine per il rilascio e, pertanto, va condannato a liberare l’immobile;
  • le spese processuali vengono poste a carico del soccombente;
  • non vengono riconosciute, invece, le spese di mediazione in quanto la domanda di accertamento dell’occupazione senza titolo di un immobile e la richiesta di rilascio del medesimo costituisce un’azione personale di restituzione differente rispetto all’azione petitoria di rivendicazione ex art. 948 c.c., che non è soggetta alla mediazione obbligatoria;
  • di conseguenza le spese per la mediazione facoltativa non risultano rimborsabili in quanto spese non necessarie. *

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