Corte di Cassazione civile, ordinanza n. 2775 del 06-02-2020
La mancata indicazione del termine di 15g per l'avvio del procedimento di mediazione all'interno del provvedimento del giudice non comporta l'irregolarità del successivo gravame e, allo stesso tempo, non può essere assunto a giustificazione della mancata partecipazione al procedimento di mediazione.
Nella mediazione obbligatoria, infatti, il termine per la presentazione della domanda è stabilito in misura fissa dalla legge.
La mancata indicazione comporta una mera irregolarità formale in quanto in capo alle parti non si determina nessuna incertezza.
Nella mediazione obbligatoria, infatti, il termine per la presentazione della domanda è stabilito in misura fissa dalla legge.
La mancata indicazione comporta una mera irregolarità formale in quanto in capo alle parti non si determina nessuna incertezza.
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