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Sentenza

Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali derivanti dal lockdown, la mediazione è obbligatoria, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.

Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali derivanti dal lockdown, la mediazione è obbligatoria, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.

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Tribunale di Verona – Giudice Estensore Dott. Attilio Burti - ordinanza del 02.05.2021

Il caso di specie riguarda un’opposizione a decreto ingiuntivo relativa ad una controversia in materia di obbligazioni contrattuali derivanti dalle disposizioni del “lockdown” imposte dalla pandemia.
In tal caso, il Giudice ha innanzitutto rilevato che l’art. 3 comma 6-ter del d.l. 6/2020 prevede che “nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda”.
Per tale ragione, il Tribunale non ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed ha, invece, assegnato all’attore in senso sostanziale termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento per l’introduzione del tentativo di mediazione obbligatoria, a pena di improcedibilità della domanda. *

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