Corte d’Appello di Milano, 15.03.2023, sentenza n. 891, giudice ausiliario relatore Dott.ssa Maria C...
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare e spese condominiali.
Il Giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire la domanda di annullamento della delibera adottata all’esito dell’assemblea condominiale straordinaria, condannando la parte soccombente al rimborso delle spese di lite.
Il condomino ha impugnato la sentenza, chiedendone l’integrale riforma, mentre il Condominio appellato ne ha chiesto la conferma.
La Corte d’Appello di Milano, nelle motivazioni della propria decisione, ha rilevato quanto segue:
Il Giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire la domanda di annullamento della delibera adottata all’esito dell’assemblea condominiale straordinaria, condannando la parte soccombente al rimborso delle spese di lite.
Il condomino ha impugnato la sentenza, chiedendone l’integrale riforma, mentre il Condominio appellato ne ha chiesto la conferma.
La Corte d’Appello di Milano, nelle motivazioni della propria decisione, ha rilevato quanto segue:
- la delibera impugnata ha contenuto decisorio nella parte relativa al conferimento dell’incarico all’amministratore del condominio e al difensore di rappresentare il Condominio appellato nel procedimento di mediazione promosso dalla stessa attrice;
- a tale decisione, però, parte attrice non aveva diritto di partecipare;
- anche la Suprema Corte si è recentemente pronunciata in merito, statuendo che nelle ipotesi di deliberazione assembleare volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, la compagine condominiale si scinde di fronte al particolare oggetto della lite in base ai contrapposti interessi e, pertanto, non sussiste il diritto del singolo (in quanto portatore unicamente contrario a quello rimesso alla gestione collegiale) a partecipare all’assemblea, né la legittimazione dello stesso a domandare l’annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione.
Per tali ragioni, il Giudice di secondo grado ha rigettato l’appello, condannando l’appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio. *
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