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Sentenza

Nelle mediazioni obbligatorie il Giudice può condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento di una somma di denaro che non superi le spese del giudizio.

Nelle mediazioni obbligatorie il Giudice può condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento di una somma di denaro che non superi le spese del giudizio.

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Tribunale di Napoli, 25.05.2023, sentenza n. 5398, giudice Estensore Marco Papa

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di detenzione di immobile senza titolo, nella quale gli attori chiedevano la restituzione dell’immobile e il risarcimento del danno, mentre i convenuti chiedevano il rigetto delle domande di controparte.

Il Tribunale ha ritenuto accoglibili le domande formulate dagli attori, condannando parte convenuta al rimborso delle spese di lite e ad una ulteriore somma per responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c., precisando quanto segue:
  • il procedimento di rilascio dell’immobile occupato senza titolo è soggetto all’obbligatoria procedura di mediazione quale condizione di procedibilità ex art. 5 D. Lgs. 28/10, in quanto concernente materie quali quella locatizia e dei diritti reali;
  • ai sensi del nuovo art.12 bis comma 3 del D .Lgs.28/201, nei casi di mediazione obbligatoria, il giudice può condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte vittoriosa di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione;
  • si tratta di una sanzione pecuniaria liquidata a favore della parte vittoriosa in giudizio, forgiata sul modello di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. e volta a punire condotte ostruzionistiche e non collaborative della parte chiamata in mediazione, che risulti poi soccombente all'esito della lite. *

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