Tribunale di Trieste, sentenza 17.2.2017
L’accordo raggiungo in mediazione tra le parti col quale si accerta l’avvenuta usucapione di una servitù di passaggio può essere prodotto nel successivo giudizio.
In tal caso, il giudice stante la mancata contestazione dei fatti può accelerare il processo rinviando la causa già per la precisazione delle conclusioni.
In tal caso, il giudice stante la mancata contestazione dei fatti può accelerare il processo rinviando la causa già per la precisazione delle conclusioni.
Massimario
Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.