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Sentenza

Ammissibile la prova testimoniale del mediatore in relazione alle modalità di partecipazione delle parti alla mediazione

Ammissibile la prova testimoniale del mediatore in relazione alle modalità di partecipazione delle parti alla mediazione

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Tribunale di Udine, decreto del 7 marzo 2018

L’art. 10 del dlgs 28/2010 sancisce il principio di riservatezza relativo all’impossibilità per il mediatore di deporre sul contenuto delle dichiarazioni e delle informazioni rese nel procedimento di mediazione.
Tale principio, però, deve essere riferito esclusivamente alle dichiarazioni relative al merito della controversia.
Al contrario, tutte le dichiarazioni che attengano alle modalità di partecipazione alla mediazione devono essere obbligatoriamente riportate nel verbale e, qualora lo stesso risulti lacunoso, è ammissibile non solo l’utilizzo dello stesso durante il processo, ma anche la testimonianza del mediatore.
La deroga al principio generale dettato dall’art. 10 è possibile in quanto la fase di identificazione delle parti non ha alcun contenuto sostanziale, non essendosi ancora affrontata nel merito la controversia.
Nel caso di specie, eccepita la mancata partecipazione personale della controparte, il giudice ha ritenuto opportuno ammettere l’istanza con la quale l’attore chiedeva di assumere la prova testimoniale del mediatore. Ciò al fine di integrare la non completa verbalizzazione di quanto accaduto all’incontro.

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