Corte d'Appello di Napoli, ordinanza del 23.11.2017 – Presidente e Giudice Estensore Dott. Stefano C...
Interessante pronuncia della Corte d’Appello di Napoli, la quale ha rilevato che nelle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, anche il Giudice di secondo grado può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione.
Ciò anche a prescindere dallo svolgimento della mediazione obbligatoria nel primo grado di giudizio e tenuto conto della natura della vertenza, dello stato dell’istruttoria e dei tempi biblici per la pronuncia della sentenza definitiva, nonché della condotta delle Parti.
Pertanto, nel caso in esame, i Magistrati hanno disposto l’esperimento del procedimento di mediazione, sottolineandone i vantaggi economici e fiscali, e precisando che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale si realizza solo ed esclusivamente allorquando la mediazione si svolga con la presenza personale di tutte le parti del processo e dei rispettivi legali; per tale ragione, anche le parti contumaci dovranno essere chiamate in mediazione, mediante comunicazione indirizzata personalmente con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che la presenza delle Parti non potrà limitarsi a una comparizione meramente formale al primo incontro informativo e che, anche in caso di mancato accordo, il mediatore ha la facoltà di formulare una proposta conciliativa. *
Ciò anche a prescindere dallo svolgimento della mediazione obbligatoria nel primo grado di giudizio e tenuto conto della natura della vertenza, dello stato dell’istruttoria e dei tempi biblici per la pronuncia della sentenza definitiva, nonché della condotta delle Parti.
Pertanto, nel caso in esame, i Magistrati hanno disposto l’esperimento del procedimento di mediazione, sottolineandone i vantaggi economici e fiscali, e precisando che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale si realizza solo ed esclusivamente allorquando la mediazione si svolga con la presenza personale di tutte le parti del processo e dei rispettivi legali; per tale ragione, anche le parti contumaci dovranno essere chiamate in mediazione, mediante comunicazione indirizzata personalmente con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che la presenza delle Parti non potrà limitarsi a una comparizione meramente formale al primo incontro informativo e che, anche in caso di mancato accordo, il mediatore ha la facoltà di formulare una proposta conciliativa. *
Massimario
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