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Sentenza

Ancora un giudice che con orientamento minoritario fa scadere il temine per impugnare una delibera assembleare il giorno del deposito dell'istanza di mediazione anziché della comunicazione al convenuto Condominio

Ancora un giudice che con orientamento minoritario fa scadere il temine per impugnare una delibera assembleare il giorno del deposito dell'istanza di mediazione anziché della comunicazione al convenuto Condominio

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Tribunale di Napoli, 29.4.22, sentenza n. 4196, giudice Roberta Di Clemente

La sentenza viene pronunciata in un giudizio di impugnazione di delibera assembleare condominiale e assume una posizione minoritaria sul tema della decadenza dal termine di 30 giorni per impugnare, facendola scadere il giorno del deposito della domanda invece che della comunicazione della stessa.
Sul tema invece del conteggio del termine successivo al deposito del verbale negativo, il tribunale di Napoli segue l’orientamento maggioritario secondo cui il termine per la proposizione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 1137 c.c. riprende a decorrere ex novo da quel giorno (i 30 giorni si contano da capo).
Nella vicenda de qua alcuni condomini agivano in giudizio contro il condominio chiedendo al Tribunale che venisse dichiarata la nullità e/o l'annullabilità di una delibera assunta dall'assemblea. Si costituiva in giudizio il condominio contestando nel merito la fondatezza della domanda ed eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione proposta per tardivita` in quanto la domanda di mediazione era stata comunicata al condominio oltre il termine dei trenta giorni dall'approvazione della delibera impugnata.
Il Tribunale, qualificando la domanda come azione di annullamento e non come azione di nullita`, in quanto i vizi denunciati riguardavano la regolare costituzione dell'assemblea e il rendiconto, ha rigettato l'eccezione formulata dal condominio, ritenendo tempestiva l'impugnazione della delibera.
L’articolo 5 del decreto legislativo 28/2010  che in verità prevede che la decadenza dell'azione scatti al momento della comunicazione alle altre parti da parte dell’Organismo (dunque un adempimento di un altro soggetto rispetto all’istante) secondo il giudice di Napoli deve essere letto con un'interpretazione costituzionalmente orientata alla luce dei principi costituzionali espressi dagli articoli 24 e 111 della Costituzione, i quali ostano a soluzioni interpretative che precludano o rendano maggiormente difficile l'accesso alla tutela giurisdizionale. °
Questo orientamento minoritario è seguito da:
https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/in-contrasto-con-quanto-previsto-dall-art-5-del-dlgs-28-2010-il-tribunale-di-brindisi-afferma-che-gli-effetti-della-domanda-di-mediazione-derivano-dal-1067.aspx
Il maggioritario, che si attiene alla lettera della legge, da:
https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/l-interruzione-della-decadenza-e-della-prescrizione-previste-dall-art-5-comma-6-d-lgs-4-marzo-2010-n-28-si-verifica-per-effetto-non-gia-della-mera-1086.aspx
https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/ai-fini-prescrizionali-e-decadenziali-rileva-la-comunicazione-della-domanda-di-mediazione-alle-altre-parti-1059.aspx
https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/la-comunicazione-del-deposito-della-mediazione-inviata-dall-istante-alle-altre-parti-interrompe-il-termine-decadenziale-per-impugnare-la-delibera-999.aspx

Si veda
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/basta-deposito-domanda-mediazione-ad-interrompere-termine-impugnare-delibera-AEQYiehB

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