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Sentenza

Ancora un tribunale di merito che richiede procura notarile al difensore per rappresentare l’assistito in mediazione

Ancora un tribunale di merito che richiede procura notarile al difensore per rappresentare l’assistito in mediazione

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Tribunale di Bari, Sez. III, 23.10.2024, sentenza n. 4320

Ancora un tribunale di merito che richiede procura notarile al difensore per rappresentare l’assistito in mediazione
La controversia ha ad oggetto un decreto ingiuntivo in favore del Condominio per oneri condominiali approvati opposto dalla condòmina debitrice. Il Condominio si costituiva eccependo l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del procedimento di mediazione nel termine di 30 giorni dalla notificazione del verbale assembleare di approvazione dei rendiconti condominiali e, quanto al merito, contestava le avverse difese. Tale prima eccezione viene ritenuta infondata in quanto la materia oggetto del giudizio non è l'impugnazione della deliberazione assembleare del 21.10.2015, ma il decreto ingiuntivo emesso a seguito della predetta deliberazione.
Veniva assegnato all'opponente (i fatti si svolgono nel 2017) il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione trattandosi di giudizio vertente in materia condominiale. Il verbale della mediazione veniva  depositato in giudizio dall'opponente (che aveva avviato la mediazione).
L'opponente deduceva la mancata partecipazione dell’opposto alla procedura di mediazione, mentre l'opposto eccepiva l'improcedibilità del giudizio per la mancata partecipazione personale dell'opponente in sede di mediazione essendo comparso solo il difensore, qualificatosi procuratore processuale.
La seconda eccezione viene ritenuta fondata: la mediazione esperita dall'opponente a seguito dell'ordinanza non registra la comparizione personale del legale rappresentante della società opponente, ma solo quella del suo difensore, sebbene munito di una procura ad hoc autenticata dallo stesso difensore, cui non può attribuirsi valenza di procura sostanziale, come statuito da Cass. n. 8473/2019. Secondo il Tribunale “è evidente che - non essendo dotato il difensore dell'opponente in sede di mediazione di una procura notarile ad negotia - la mediazione svolta (in cui l'opposto risulta del tutto assente) in realtà non è efficace e, quindi, la condizione di procedibilità non è da ritenersi avverata (cfr., di recente, App. Napoli 24.4.2024)”.
L’opposizione viene dunque dichiarata improcedibile in quanto era onere dell'opposto (a seguito di Cass. SS.UU. n. 19596/2020) instaurare il procedimento di mediazione e il decreto ingiuntivo revocato.°
 
 
Si veda Luana Tagliolini Mediazione, La procura al proprio difensore deve essere notarile, in
Norme&Tributi Plus Condominio, 16 gennaio 2025
 
 

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