Tribunale di Bologna, ordinanza del 25/06/2018
In tema di mediazione obbligatoria per volontà delle parti, qualora sia stata espressamente eccepita l'improcedibilità della domanda sulla base della clausola di mediazione e a fronte della tempestiva eccezione sollevata dal convenuto, va assegnato alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, così come prescritto dall'art. 5, 5° co., d.lgs. 28/2010.
Massimario
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