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Sentenza

Atto definitivo di attuazione di accordo raggiunto nell'ambito di un procedimento di mediazione e revocatoria.

Atto definitivo di attuazione di accordo raggiunto nell'ambito di un procedimento di mediazione e revocatoria.

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Tribunale di Brescia – Giudice Estensore Dott. Andrea Giovanni Melani - sentenza n. 2329 del 27.09.2...

Il caso in esame riguarda un’azione revocatoria di un atto con il quale è stato attuato un accordo di mediazione.
In particolare, parte attrice deduceva che l’accordo di mediazione conteneva il programma negoziale e non il trasferimento di diritti reali.
In merito, il Tribunale ha precisato quanto segue:
  • il contratto preliminare è privo di effetti traslativi e per tale ragione non rientra negli atti di disposizione oggetto dell'azione di cui all' art. 2901 c.c.;
  • la revocatoria può investire il contratto definitivo, anche se compiuto in adempimento di un obbligo preesistente, purché al momento della stipulazione del contratto preliminare ricorressero gli stati soggettivi a tal fine rilevanti;
  • tale principio è applicabile alla vertenza de qua, nella quale l’impegno a vendere è stato assunto in un accordo di conciliazione;
  • il pregiudizio conseguente alla vendita ricorre sia in caso di variazione quantitativa sia in caso di variazione qualitativa tale da rendere più difficile o più onerosa la realizzazione del diritto di credito; nel giudizio analizzato, ricorre l'ipotesi di variazione quantitativa;
  • le deduzioni dei convenuti appaiono poco verosimili;
  • in realtà, la domanda di mediazione era strumentale alla divisione ereditaria ed è stata proposta quando era già maturata la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.;
  • il pagamento di un debito costituisce obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.;
  • l'adempimento di un debito prescritto comporta la non ripetibilità di ciò che è stato spontaneamente pagato ex art. 2940 c.c.;
  • il corrispondente credito è privo di tutela attuale e la soddisfazione dipende dalla sola iniziativa del debitore;
  • l’iniziativa del debitore è dunque un atto libero/obbligazione naturale avente natura negoziale e non un atto dovuto/pagamento di un debito scaduto. 
 
Per tali ragioni, il Giudice ha accolto la domanda attorea, dichiarando inefficace e revocando l’atto definitivo di attuazione di accordo raggiunto in mediazione. *

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