Tribunale di Teramo, sentenza del 19/12/2018
Qualora l’azione ex art. 2932 c.c. venga promossa al fine di ottenere l’esecuzione degli effetti di un contratto non concluso avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un immobile l’esperimento del tentativo di mediazione è obbligatorio. Infatti, seppur l’azione ex art. 2932 c.c. sia una azione a carattere personale, ha comunque, nel caso di specie, l’obiettivo di ottenere la pronuncia di una sentenza che riguarda un diritto reale quale quello di proprietà. Di conseguenza, stante il coinvolgimento di un diritto reale, è applicabile la previsione contenuta nell’art. 5 comma 1 bis del d.lgs. 28/2010.
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