Tribunale di Pavia, 01.03.2023, sentenza n. 281, Giudice Estensore Andrea Francesco Forcina
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di confini tra fondi attigui, nella quale parte convenuta ha eccepito l’improcedibilità della domanda attorea per genericità dell’istanza di mediazione e a seguito del mancato esperimento del procedimento di mediazione.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- nella domanda di mediazione parte attrice ha specificato che la mediazione era finalizzata a regolamentare i confini e l’apposizione di termini tra i fondi contigui;
- pertanto, nell’istanza sono state sufficientemente descritte le ragioni che fondano la domanda;
- per tali ragioni l’istanza di mediazione non risulta generica;
- inoltre, parte convenuta non ha titolo per contestare l’assenza di effettività della mediazione per la partecipazione al primo incontro del solo procuratore senza la parte personalmente, in quanto essa stessa non vi ha partecipato e non ha neppure risposto alla convocazione;
- l’assenza della parte convenuta all’incontro presuppone che la medesima non abbia ora alcun interesse a formulare eccezioni relative al procedimento di mediazione. *
Massimario
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