Tribunale, Roma, sez. VIII, sentenza 04.11.2017 n. 20690
Ancora una recente sentenza in tema di mediazione.
In questo caso, il Tribunale di Roma ha dichiarato la improcedibilità della domanda giudiziale nel caso in cui le parti abbiano inserito, a livello contrattuale, la clausola di mediazione e, successivamente, invece di procedere con il procedimento ex D.lgs 28/2010 e succ. mod., abbiano subito iniziato la casua civile.
Anche, quindi, in caso di clausola contrattuale, quando non si rientra nelle materie obbligatorie ex lege, la medizioane deve essere esperita preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda giudiziale ecx art. 5, comma 1 bis, del D.lgs. n. 28/2010!
In questo caso, il Tribunale di Roma ha dichiarato la improcedibilità della domanda giudiziale nel caso in cui le parti abbiano inserito, a livello contrattuale, la clausola di mediazione e, successivamente, invece di procedere con il procedimento ex D.lgs 28/2010 e succ. mod., abbiano subito iniziato la casua civile.
Anche, quindi, in caso di clausola contrattuale, quando non si rientra nelle materie obbligatorie ex lege, la medizioane deve essere esperita preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda giudiziale ecx art. 5, comma 1 bis, del D.lgs. n. 28/2010!
Massimario
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