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Sentenza

Comunicazione dell'istanza e dies a quo per l'interruzione della decadenza per impugnare una delibera condominiale

Comunicazione dell'istanza e dies a quo per l'interruzione della decadenza per impugnare una delibera condominiale

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Tribunale di Roma 23 febbraio 2021, Estensore Sebastiano Lelio Amato

Nel caso di specie, la comunicazione dell’istanza di mediazione veniva notificata al Condominio in data successiva ai 30 giorni dal giorno dell’assemblea (a cui l’istante aveva partecipato).
Parte attrice ha sostenuto che la presentazione tempestiva dell'istanza sarebbe sufficiente ad evitare la decadenza, non potendosi, anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma cit. [art. 5, comma 6, Dlgs 28/2020 ndr], ritenere che i ritardi di un terzo (l'Organismo di mediazione) nella individuazione del mediatore e nella fissazione dell'incontro possano comportare conseguenze pregiudizievoli a carico dell'istante che, da parte sua, ha rispettato il termine.
Il giudice rileva che “la disposizione cit. [art. 5, comma 6, Dlgs 28/2020 ndr] riferisce l'effetto "impeditivo" della decadenza alla comunicazione dell'istanza, e non al mero deposito, e ciò è conforme alla presumibile ratio della norma, che è quella di permettere all'amministratore ed al Condominio di avere certezza, in un termine breve, riguardo al fatto che le delibere adottate dall'assemblea siano state impugnate ovvero si siano consolidate, al fine di poter congruamente determinarsi in ordine alle ulteriori attivita` esecutive e gestorie.”
Secondo il magistrato romano “Dare rilevanza al deposito dell'istanza presso l'organismo di mediazione, e non alla relativa comunicazione al Condominio - che potrebbe venirne a conoscenza diversi giorni dopo la scadenza del termine - frusterebbe la ratio sopra indicata.”.
Pur dando atto di opinioni discordanti in giurisprudenza, il magistrato ricorda che l’art. 8, comma 1, D.lgs 28/2010 “prevede che la stessa parte interessata possa comunicare all'altra la domanda di mediazione”. Dunque la stessa parte istante avrebbe potuto “introdurre la mediazione e, contemporaneamente, comunicare l'avvio della procedura al Condominio, senza necessariamente attendere che l'Organismo di mediazione provveda per conto proprio alla fissazione dell'incontro e alle comunicazioni”.

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