Tribunale di Trani, 28.03.2023, sentenza n. 534, giudice Onofrio Montecalvo
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia assicurativa, preceduta quindi da mediazione obbligatoria, a pena di improcedibilità.
In merito il Tribunale ha rilevato quanto segue:
In merito il Tribunale ha rilevato quanto segue:
- la convenuta è stata formalmente invitata a partecipare alla procedura di mediazione, per tentare la composizione della controversia, ma non ha aderito senza addurre alcuna motivazione;
- sussiste il principio di causalità tra la procedura di mediazione e il successivo giudizio di accertamento;
- per tale ragione, le spese sostenute dall'attrice per l'espletamento della fase di mediazione sono rimborsabili in quanto esborsi riconducibili alle disposizioni di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c..
Atteso quanto sopra esposto, l’Autorità Giudiziaria ha accolto la domanda di parte attrice e, per l'effetto, non solo ha condannato la convenuta al pagamento dell’indennizzo e alla rifusione delle spese del giudizio, ma l’ha condannata anche al pagamento delle spese sostenute dalla controparte per l'attivazione della procedura di mediazione. *
Massimario
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