Tribunale di Roma, Sez. V, 4.01.2025, sentenza n. 172, giudice Maria Grazia Berti
In una controversia avente ad oggetto l’impugnativa di una delibera assembleare ex art. 1137, II comma c.c., parte attrice, oltre alle doglianze di merito relative a diversi profili di invalidità della delibera sia formali che sostanziali, tra cui l’omessa convocazione di uno dei condomini/attori, chiedeva al tribunale la condanna [del Condominio] ex art 96 c.p.c. per lite temeraria, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 8, comma 4 bis, del D.Lgs. 28/2010 per la mancata partecipazione del condominio alla mediazione obbligatoria per legge, senza giustificato motivo, tenendo conto di tale condotta per desumerne argomenti di prova in giudizio ex art. 116, comma 2, c.p.c. oltre che per l'applicazione della sanzione del doppio del C.U.
Non avendo l’amministratore offerto la prova di avere ritualmente convocato l'attrice, la delibera impugnata viene annullata.
Il tribunale non ritiene sussistenti i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ma, quanto alla condanna ex art. 8, co. 4bis, del D.Lgs. n. 28/2010 (ora art. 12bis D.Lgs. n. 28/2010) ritiene censurabile il comportamento di parte convenuta la quale, dopo aver chiesto, nella persona dell'amministratrice in carica, il differimento del primo incontro, non si è successivamente presentata in mediazione senza addurre alcun "giustificato motivo impeditivo", determinando così il fallimento della mediazione; pertanto, il Condominio viene condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, parte seconda, D.Lgs. n. 28/2010 applicabile ratione temporis.°
Non avendo l’amministratore offerto la prova di avere ritualmente convocato l'attrice, la delibera impugnata viene annullata.
Il tribunale non ritiene sussistenti i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ma, quanto alla condanna ex art. 8, co. 4bis, del D.Lgs. n. 28/2010 (ora art. 12bis D.Lgs. n. 28/2010) ritiene censurabile il comportamento di parte convenuta la quale, dopo aver chiesto, nella persona dell'amministratrice in carica, il differimento del primo incontro, non si è successivamente presentata in mediazione senza addurre alcun "giustificato motivo impeditivo", determinando così il fallimento della mediazione; pertanto, il Condominio viene condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, parte seconda, D.Lgs. n. 28/2010 applicabile ratione temporis.°
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