Tribunale di Treviso, sentenza 28.7.2016
La controversia sulla richiesta di pagamento dei canoni d’affitto di una azienda rientra tra le materie soggette a mediazione obbligatoria.
Nella procedura di conciliazione è necessaria la presenza delle parti, pena l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 8 comma 4 bis D.lgs. 28/2010, che prevede la condanna ad una somma pari al contributo unificato della causa.
Nella procedura di conciliazione è necessaria la presenza delle parti, pena l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 8 comma 4 bis D.lgs. 28/2010, che prevede la condanna ad una somma pari al contributo unificato della causa.
Massimario
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