Tribunale di Milano, sentenza del 13/11/2019
Con la sentenza n. 15200/2018 la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 5 comma 1 bis del dlgs. 28/2010 si riferisce ai contratti bancari e non, generalmente, ai contratti stipulati con istituti di credito. Ai contratti finanziari e non, più generalmente, a contratti con finalità di finanziamento.
Di conseguenza, così come affermato dal Tribunale di Milano, l'esperimento della mediazione obbligatoria non è condizione di procedibilità del giudizio quando, oggetto dello stesso, sono i contratti di leasing. Questi ultimi, infatti, non rientrano nella categoria dei contratti bancari puramente intesi.
Di conseguenza, così come affermato dal Tribunale di Milano, l'esperimento della mediazione obbligatoria non è condizione di procedibilità del giudizio quando, oggetto dello stesso, sono i contratti di leasing. Questi ultimi, infatti, non rientrano nella categoria dei contratti bancari puramente intesi.
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