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Sentenza

Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione è un valido atto interruttivo dell’usucapione.

Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione è un valido atto interruttivo dell’usucapione.

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Tribunale di Brescia – Giudice Estensore Dott. Andrea Tinelli - sentenza n. 126 del 21.01.2022.

Il caso in esame riguarda due vicini di casa.
Parte attrice chiedeva la condanna dei convenuti alla demolizione e/o arretramento del manufatto che deduceva essere stato realizzato in violazione delle distanze legali tra costruzioni.
Parte convenuta affermava la legittimità dell'opera e proponeva, in via riconvenzionale, domanda di usucapione del diritto di servitù finalizzata a conservare la costruzione ad uno spazio ravvicinato.
Il Giudice, dopo aver ricostruito l'evoluzione, sviluppatasi negli anni, della conformazione materiale degli immobili, ha rilevato che il manufatto, nella conformazione presente, è stato realizzato in violazione delle normative urbanistiche edilizie e per tale ragione ha accolto la domanda di parte attrice, condannando i convenuti, in solido fra loro, a rimuovere la violazione, con arretramento dell'ingombro del manufatto ad una distanza legale.
Inoltre, il Giudice ha rigettato le restanti domande delle parti, precisando, in particolare, relativamente alla domanda di usucapione del diritto di servitù formulata dai convenuti in via riconvenzionale che tale fattispecie non poteva essere invocata per difetto del requisito temporale sia del manufatto così com’era oggi, sia del manufatto originale (nel tempo, il fabbricato era stato oggetto di varie trasformazioni).
Peraltro, il Tribunale ha tenuto a precisare che la mediazione è dotata di effetti interruttivi dell’usucapione ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.Lgs n. 28/2010 secondo il quale: “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda  di mediazione produce  sulla  prescrizione  gli  effetti  della  domanda giudiziale…”; nel caso di specie era stata esperita una mediazione nell’anno 2012, mentre la domanda giudiziale era stata proposta nell’anno 2018 e, pertanto, anche per questa ragione, non sussisteva il possesso continuativo ventennale necessario ai fini dell’acquisto per usucapione. *
 
 
 

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