Cassazione civile, sez. II, ordinanza 1.03.2022, n. 6730
Il Tribunale di Sciacca aveva condannato X Y Z rimasti contumaci, al rilascio in favore di A B di un immobile, in quanto occupato senza titolo, condannandoli al pagamento dell'indennità di occupazione. X Y Z avevano impugnato la sentenza, deducendo di occupare l'immobile in quanto, concluso tra le parti un contratto preliminare di vendita ed avendo i promissari acquirenti integralmente pagato il prezzo convenuto, i promittenti venditori avevano loro consegnato l'immobile. La Corte d'appello di Palermo aveva dunque riformato la sentenza e aveva rigettato le domande proposte dagli attori, condannandoli ex art. 96 c.p.c. 3. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ex art. 96 c.p.c. senza alcuna prova del danno perché sarebbe stata pacifica la sussistenza del titolo giustificativo della detenzione.
Uno dei motivi di ricorso per cassazione interposto da A e B attiene alla mancata partecipazione al procedimento di mediazione dei convenuti X Y Z.
La Corte ha osservato che i soggetti che non hanno partecipato alla mediazione sono le controparti risultate totalmente vittoriose e che la mancata ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice è prevista per la sola ipotesi del rifiuto della proposta del mediatore quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della medesima proposta.
Inoltre, l'art. 8, comma 4-bis del d.lgs. 28/2010, secondo cui "dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio", introduce un potere discrezionale del giudice, non certo un obbligo. °
Uno dei motivi di ricorso per cassazione interposto da A e B attiene alla mancata partecipazione al procedimento di mediazione dei convenuti X Y Z.
La Corte ha osservato che i soggetti che non hanno partecipato alla mediazione sono le controparti risultate totalmente vittoriose e che la mancata ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice è prevista per la sola ipotesi del rifiuto della proposta del mediatore quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della medesima proposta.
Inoltre, l'art. 8, comma 4-bis del d.lgs. 28/2010, secondo cui "dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio", introduce un potere discrezionale del giudice, non certo un obbligo. °
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