Tribunale di Verona, sentenza 26.04.2021 – Giudice Estensore Dott. Massimo Vaccari
In una vertenza in materia bancaria, l’Istituto di Credito convenuto eccepiva la parziale improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria relativamente ad alcune voci di danno indicate nell’atto di citazione, ma non precedentemente dedotte e, quindi, rimaste estranee al procedimento di Adr.
Il Tribunale di Verona ha rilevato l’infondatezza della predetta eccezione per i seguenti motivi:
- ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 28/2010, l'istanza di mediazione deve indicare l'organismo di mediazione e le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa;
- la difformità tra oggetto e ragioni della istanza di mediazione e quelli del conseguente giudizio, che comporta il difetto della condizione di procedibilità, è rilevabile quando nel giudizio di merito la domanda non solo abbia un petitum più ampio, anche solo in punto di quantum, di quello della istanza di mediazione, ma quando si fondi anche su fatti costituitivi ulteriori rispetto a quelli dedotti nella fase stragiudiziale;
- diversi precedenti giurisprudenziali (Trib. Mantova 23.1.2019; Trib. Pordenone 18.02.2019; Cass. n. 29333 del 13.11.2019) interpretano la sopra menzionata normativa, ritenendo che l’obbligo di indicare l’oggetto e le ragioni della pretesa riguardi il nucleo più significativo o rilevante della controversia e non le domande accessorie;
- nel caso di specie, l’istante aveva individuato nell’istanza di mediazione la propria richiesta risarcitoria e l’aveva poi ampliata nel quantum nel successivo giudizio, senza però modificare la sua causa petendi e nemmeno il nucleo dei fatti storici posti a fondamento di essa.*
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