Tribunale di Mantova, sentenza del 23/01/2019
La mancanza di identità tra la domanda oggetto di mediazione e quella avanzata in via giudiziaria non ha come conseguenza immediata la dichiarazione di improcedibilità.
È pacifico, infatti, che l'istanza di mediazione deve contenere l'indicazione dell'oggetto e delle ragioni della pretesa ma, allo stesso tempo, non deve riprodurre fedelmente la domanda presentata dinanzi al giudice.
Nel caso di specie, ad esempio, parte istante, nella domanda di mediazione, ha quantificato il danno in maniera diversa rispetto a quanto fatto in giudizio. Detta circostanza, che ha comportato una piena identità di causa petendi ed una parziale identità di petitum consente, comunque, l'avveramento della condizione di procedibilità.
Questo perchè parte istante al fine di addivenire alla conciliazione potrebbe tranquillamente domandare, in sede di mediazione, meno di quanto chiederebbe in sede giudiziaria.
È pacifico, infatti, che l'istanza di mediazione deve contenere l'indicazione dell'oggetto e delle ragioni della pretesa ma, allo stesso tempo, non deve riprodurre fedelmente la domanda presentata dinanzi al giudice.
Nel caso di specie, ad esempio, parte istante, nella domanda di mediazione, ha quantificato il danno in maniera diversa rispetto a quanto fatto in giudizio. Detta circostanza, che ha comportato una piena identità di causa petendi ed una parziale identità di petitum consente, comunque, l'avveramento della condizione di procedibilità.
Questo perchè parte istante al fine di addivenire alla conciliazione potrebbe tranquillamente domandare, in sede di mediazione, meno di quanto chiederebbe in sede giudiziaria.
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