Tribunale di Lecce, sentenza del 04/02/2020
La sentenza in commento affronta un tema che viene spesso in rilievo nel corso delle mediazioni aventi ad oggetto una divisione ereditaria, ovvero a chi spetti l'onere del pagamento degli oneri di mediazione.
Il Tribunale di Lecce, posto in evidenza che solo nell'ambito di una mediazione si riescono ad affrontare, discutere e superare le rivendicazioni di carattere personale, che mai potrebbero essere analizzate nel corso di un giudizio, chiarisce che, poichè ogni erede rappresenta un distinto centro di interessi, ciascuno di essi è tenuto a pagare l'indennità all'Organismo, non valendo ad escludere tale obbligo il fatto che dal punto di vista sostanziale gli interessi di due o più parti coincidano.
Lo scopo della divisione, infatti, è l'attribuzione a ciascuno della propria quota ereditaria, sì che ogni erede è portatore di un proprio particolare interesse, ancorchè questo possa essere simile o addirittura identico a quello di altri coeredi.
Ogni partecipante alla mediazione, quindi, è tenuto a pagare l'indennità; in quanto l'assunto "più parti, interessi astrattamente coincidenti, unica indennità" non è, nel caso di specie, applicabile.
Ciò, a maggior ragione, quando la non coincidenza degli interessi sia chiaramente desumibile dai verbali redatti durante il procedimento di mediazione.
Il Tribunale di Lecce, posto in evidenza che solo nell'ambito di una mediazione si riescono ad affrontare, discutere e superare le rivendicazioni di carattere personale, che mai potrebbero essere analizzate nel corso di un giudizio, chiarisce che, poichè ogni erede rappresenta un distinto centro di interessi, ciascuno di essi è tenuto a pagare l'indennità all'Organismo, non valendo ad escludere tale obbligo il fatto che dal punto di vista sostanziale gli interessi di due o più parti coincidano.
Lo scopo della divisione, infatti, è l'attribuzione a ciascuno della propria quota ereditaria, sì che ogni erede è portatore di un proprio particolare interesse, ancorchè questo possa essere simile o addirittura identico a quello di altri coeredi.
Ogni partecipante alla mediazione, quindi, è tenuto a pagare l'indennità; in quanto l'assunto "più parti, interessi astrattamente coincidenti, unica indennità" non è, nel caso di specie, applicabile.
Ciò, a maggior ragione, quando la non coincidenza degli interessi sia chiaramente desumibile dai verbali redatti durante il procedimento di mediazione.
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