Tribunale di Verona, ordinanza del 11/05/2017
Ben può una delle parti evitare di presenziare personalmente al procedimento di mediazione. Ciò a patto che risulti da espressa procura speciale che legittimato alla partecipazione alla mediazione è un soggetto diverso dalla parte. Tale conclusione è desumibile dalla applicabilità generale dell’art. 83 c.p.c. Questo, infatti, consente alla parte di conferire ad altro soggetto, solitamente il suo difensore, apposita procura avente l’obiettivo di giungere ad una conciliazione. La mancata partecipazione personale della parte alla mediazione non è, come orientamento dominante vuole, possibile causa di improcedibilità della domanda giudiziale in quanto nessuna delle norme contenute nel D. Lgs. 28/2010 lo prevede espressamente.
Massimario
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