La migliore esperienza di mediazione on line in Italia

800.808101

Sentenza

È facoltà della parte, in presenza di una espressa procura speciale, autorizzare un terzo a partecipare alla mediazione

È facoltà della parte, in presenza di una espressa procura speciale, autorizzare un terzo a partecipare alla mediazione

Letto 3092 volte

Tribunale di Verona, ordinanza del 11/05/2017

Ben può una delle parti evitare di presenziare personalmente al procedimento di mediazione. Ciò a patto che risulti da espressa procura speciale che legittimato alla partecipazione alla mediazione è un soggetto diverso dalla parte. Tale conclusione è desumibile dalla applicabilità generale dell’art. 83 c.p.c. Questo, infatti, consente alla parte di conferire ad altro soggetto, solitamente il suo difensore, apposita procura avente l’obiettivo di giungere ad una conciliazione. La mancata partecipazione personale della parte alla mediazione non è, come orientamento dominante vuole, possibile causa di improcedibilità della domanda giudiziale in quanto nessuna delle norme contenute nel D. Lgs. 28/2010 lo prevede espressamente.

Iscriviti alla Newsletter

Massimario

Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.

Le nostre news

Notizie e approfondimenti

© 2011-2025 - 101Mediatori.it | Gruppo101 srl, iscritto al nr 294 degli Organismi di mediazione e al nr 374 degli Enti di formazione | P.IVA 03952990756