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Sentenza

E’ improcedibile la domanda giudiziale se la convocazione in mediazione inviata ad un indirizzo errato e/o ad una pec non corretta.

E’ improcedibile la domanda giudiziale se la convocazione in mediazione inviata ad un indirizzo errato e/o ad una pec non corretta.

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Tribunale di Benevento, 06.04.2023, sentenza n. 845, Giudice Estensore Antonietta Genovese

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale l’opponente chiedeva in via preliminare che venisse disposta la mediazione obbligatoria.

In merito, il Tribunale ha così statuito:
  • il finanziamento è materia soggetta all'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria, in quanto specificamente individuata dall'art. 5 D.Lgs. 20/2010;
  • la comunicazione di avvio del procedimento di mediazione deve essere portata a conoscenza del diretto interessato “con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione” ex art. 8 D.Lgs. n. 28/2010;
  • nel caso di specie, la notifica effettuata da parte opponente alla controparte contiene l'indicazione errata della sede della società e, pertanto, non appare adeguata al raggiungimento dello scopo;
  • inoltre, l'avviso di convocazione veniva notificato mediante pec ad un indirizzo non corretto, e non associabile, di conseguenza, alla convenuta;
  • non risulta espletata la procedura di mediazione.
Per tali ragioni, il Tribunale ha ritenuto improcedibile la domanda in virtù del mancato espletamento della relativa procedura. *

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