Tribunale di Marsala, 23.05.2023, Sentenza n. 359, giudice Cosentino
Il caso in esame riguarda una controversia in materia di locazione.
L’intimante chiedeva la convalida dello sfratto, mentre l’intimato si opponeva e il Giudice mutava il rito ex art. 667 cpc. e disponeva l'esperimento della mediazione obbligatoria.
Parte intimante instaurava il procedimento di mediazione in relazione alla propria domanda.
Parte intimata aderiva al procedimento instaurato dall’intimante e vi partecipava, senza però menzionare la domanda riconvenzionale che aveva formulata in giudizio.
La mediazione si concludeva con esito negativo.
In merito, il Giudice ha dichiarato l’improcedibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla parte intimata nella propria comparsa conclusionale, ma che non è stata indicata nel procedimento di mediazione. *
L’intimante chiedeva la convalida dello sfratto, mentre l’intimato si opponeva e il Giudice mutava il rito ex art. 667 cpc. e disponeva l'esperimento della mediazione obbligatoria.
Parte intimante instaurava il procedimento di mediazione in relazione alla propria domanda.
Parte intimata aderiva al procedimento instaurato dall’intimante e vi partecipava, senza però menzionare la domanda riconvenzionale che aveva formulata in giudizio.
La mediazione si concludeva con esito negativo.
In merito, il Giudice ha dichiarato l’improcedibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla parte intimata nella propria comparsa conclusionale, ma che non è stata indicata nel procedimento di mediazione. *
Massimario
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