Tribunale di Forlì, 03.04.2023, sentenza n. 282, giudice Valentina Vecchietti
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di impugnazione di delibere assembleari promossa dai chiamati all’eredità, che avevano precedentemente depositato l’istanza di mediazione.
Il procedimento di mediazione si era, però, concluso negativamente poiché il Condominio aveva deliberato di interrompere il procedimento durante il primo incontro.
In merito il Tribunale ha così statuito:
Il procedimento di mediazione si era, però, concluso negativamente poiché il Condominio aveva deliberato di interrompere il procedimento durante il primo incontro.
In merito il Tribunale ha così statuito:
- i chiamati all’eredità hanno accettato l’eredità successivamente alla proposizione della domanda di mediazione;
- pertanto, la loro legittimazione e il loro interesse ad agire si è concretizzato successivamnete all’introduzione della procedura di mediazione;
- ciò, però, non impedisce la rituale instaurazione della domanda e prosecuzione del processo, poiché le condizioni per l'azione debbono sussistere al momento della decisione e possono anche sopravvenire nel corso del processo.
Per tali ragioni, il Tribunale ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione ed interesse ad agire degli attori. *
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